Cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia

L’elaborazione consente di quantificare gli stranieri non comunitari regolarmente presenti in Italia secondo le loro caratteristiche socio-demografiche.
Fino al 2007 l'Istat ha elaborato e diffuso dati sui cittadini stranieri non comunitari in possesso di un valido documento di soggiorno di fonte Ministero dell'Interno. A partire dal 2008 l'Istat elabora una nuova serie sui permessi di soggiorno in cui non sono più compresi i nuovi cittadini dell'Unione europea (rumeni, bulgari), per i quali, dal 27 marzo 2007, non è più previsto il rilascio del documento di soggiorno.
Dall’entrata in vigore del Regolamento (CE) 862/2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale l’Istat sta collaborando con il Ministero dell’Interno per il miglioramento della qualità dei dati diffusi a partire dalle informazioni raccolte attraverso i permessi di soggiorno. Ciò ha condotto, negli ultimi anni, a una revisione dei criteri di elaborazione dei dati, basata sulle indicazioni fornite da Eurostat per l’utilizzo statistico dai dati dei permessi di soggiorno.
Fino al 2016, i dati comprendono anche i minori registrati sul permesso di un adulto. A partire da tale data, invece, il permesso di soggiorno viene rilasciato a tutti i cittadini non comunitari che entrano in Italia, anche se minorenni.
Dal 2011 l’Istat diffonde dati relativi ai soggiornanti di lungo periodo (persone che hanno una carta di soggiorno o un permesso a tempo indeterminato) che rappresentano quasi la metà della presenza regolare nel nostro Paese.

 

Cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia

Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti: sono tutti gli stranieri non comunitari in possesso di valido documento di soggiorno (permesso di soggiorno con scadenza o carta di lungo periodo) e gli iscritti sul permesso di un familiare. A partire dai dati riferiti al 2012, a seguito dei mutamenti della normativa sulla data di decorrenza di validità del permesso di soggiorno, sono state conteggiate come permessi validi tutte le pratiche validate dal funzionario dell’ufficio immigrazione (indipendentemente dalla consegna materiale del permesso all’interessato). È venuta quindi meno la necessità di considerare i dati relativi alle pratiche non ancora perfezionate (archivio e pre-archivio), come avveniva negli anni passati.

Coorte di ingressi: è l’insieme dei cittadini entrati in Italia in un determinato anno.

Ingressi di cittadini non comunitari: vengono registrati tutti gli ingressi (nuovi rilasci) avvenuti durante l’anno, indipendentemente dal fatto che alla fine dell’anno il permesso sia ancora valido o scaduto.

Iscritti sul permesso di un familiare: fino al 2016, non tutti i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti erano titolari di un permesso di soggiorno; alcune persone, soprattutto minorenni (ma non solo), potevano soggiornare regolarmente nel nostro Paese perché iscritte sul permesso di un familiare. Dal 2016 il permesso di soggiorno viene rilasciato a tutti i cittadini non comunitari che entrano in Italia, anche se minorenni.

Motivo del permesso: i motivi dei permessi vengono aggregati nelle seguenti modalità: 

  • Lavoro - Il cittadino straniero che viene in Italia per motivi di lavoro deve possedere al momento dell’ingresso un visto per motivi di lavoro a seguito del rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico competente. Vengono considerati nella modalità lavoro tutte quelle motivazioni che fanno perno comunque intorno all’occupazione anche, ad esempio, le persone in attesa o in cerca di occupazione.
  • Famiglia - Può essere rilasciato al familiare di uno straniero regolarmente soggiornante, titolare di un valido permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio, per motivi familiari o per motivi religiosi, di durata non inferiore a un anno. Vengono considerati in questa modalità anche i permessi concessi per adozione/affidamento 
  • Studio - Un visto per motivi di studio può essere richiesto all’Ambasciata italiana nel paese di residenza dello straniero. Ha validità pari al corso che si intende seguire e si rinnova di anno in anno fino alla fine del corso di studi previsto. Questo permesso permette di svolgere attività lavorative part-time, con contratto di lavoro non superiore alle 20 ore settimanali. 
  • Protezione e asilo - sono i permessi che vengono rilasciati per richiesta asilo, status di rifugiato riconosciuto, protezione sussidiaria o altre forme di protezione come quella temporanea o quella speciale. In passato si prevedeva anche la protezione umanitaria abrogata dal Decreto legge n. 113/2018, entrato in vigore il 5 ottobre 2018.

Altri motivi esplicitamente considerati, in quanto statisticamente rilevanti, sono: religione, residenza elettiva, salute e “altro”; in quest’ultima modalità figurano, invece, le altre motivazioni per le quali il permesso è stato rilasciato come: motivi di giustizia, integrazione minori, apolide riconosciuto, attività sportiva, etc.

Soggiornanti di lungo periodo: dall'8 gennaio 2007 (a seguito dell’adeguamento della normativa alla direttiva europea 2003/109), la carta di soggiorno per cittadini stranieri è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Questo tipo permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni. Alla domanda è necessario allegare tra l’altro copia della dichiarazione dei redditi (il reddito deve essere superiore all'importo annuo dell'assegno sociale); per i collaboratori domestici (colf/badanti) i bollettini INPS o l’estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS; la richiesta può essere presentata anche per il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio; figli maggiorenni a carico che non possano permanentemente provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; genitori a carico. Per ottenere il permesso CE anche per i familiari è necessario avere, tra l’altro, un reddito | 16 sufficiente alla composizione del nucleo familiare. Nel caso di due o più figli, di età inferiore ai 14 anni, il reddito minimo deve essere pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale; i richiedenti devono inoltre dimostrare attraverso documentazione o apposito test la conoscenza della lingua italiana. Sono esclusi dall'obbligo di sostenere il test, i figli minori di anni 14, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge.