Acquisizioni di cittadinanza
A partire dai dati riferiti all’anno 2012 l’Istat produce delle stime che consentono di avere informazioni sulle caratteristiche individuali di coloro che acquisiscono la cittadinanza italiana (cittadinanza precedente, sesso, età), sulla provincia e sulle modalità di acquisizione. Tali stime sono utilizzate anche per la fornitura ad Eurostat dei dati richiesti in base al Regolamento 862/2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale. I dati vengono elaborati a partire da un ampio set di informazioni costituito: a) dalla rilevazione di fonte amministrativa dei giuramenti e delle concessioni di cittadinanza gestita dal Ministero dell’Interno, b) dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente, c) dalla rilevazione delle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche.
Acquisizioni di cittadinanza
Acquisizioni della cittadinanza italiana: il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato; è uno status al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani. Gli stranieri possono acquisire la cittadinanza italiana attraverso diverse tipologie di procedura:
- Acquisizione per residenza (art.9 legge 91 del 1992): può ottenerla l’immigrato adulto “se risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio”. Il termine è di soli cinque anni per i rifugiati e gli apolidi e di soli quattro anni per i cittadini comunitari. La residenza dev’essere continuativa e “si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica”.
- Acquisizione per matrimonio (art.5 legge 91 del 1992): ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, la cittadinanza può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti: il richiedente, straniero o apolide, dev’essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno due anni dalla celebrazione del matrimonio.
- Acquisizione per trasmissione dai genitori: i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana; divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza (art 14 legge 91/92).
- Acquisizione della cittadinanza per i nati in Italia (elezione di cittadinanza): lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, può dichiarare di voler eleggere la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data (art.4, c.2). Tale dichiarazione di volontà dev’essere resa dall’interessato, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza.
- Acquisizione per discendenza secondo il criterio dello ius sanguinis: è cittadino italiano il figlio di genitori cittadini italiani (art.1 legge 91 del 1992), anche se la nascita è avvenuta all’estero. Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di emigrati italiani siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. Il fatto che né il richiedente né gli ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana è una pre-condizione fondamentale.
Cittadinanza: vincolo giuridico tra un individuo e lo Stato di appartenenza che garantisce il godimento di diritti e l’assoggettamento a particolari oneri. Viene acquisito per nascita o per naturalizzazione, mediante dichiarazione, opzione, matrimonio o altre modalità previste dalla legislazione nazionale.