Permessi di soggiorno
Permessi di soggiorno
L'elaborazione consente di quantificare i nuovi permessi rilasciati nell’anno agli stranieri non comunitari in Italia secondo le loro caratteristiche socio-demografiche.
A partire dai primi anni '90 e fino al 2007 l'Istat ha elaborato e diffuso i dati sui cittadini stranieri in possesso di un valido permesso di soggiorno di fonte Ministero dell'Interno.
Scopo del lavoro è quello di pervenire ad una quantificazione della presenza straniera regolare ad inizio anno. A tal fine vengono utilizzate le informazioni tratte dall'archivio dei permessi di soggiorno fornito dal Ministero dell'Interno ad almeno sei mesi di distanza dalla data di riferimento. Infatti, oltre ai permessi di soggiorno in vigore al 1º gennaio, devono essere compresi nel conteggio i documenti la cui validità si estende alla predetta data ma che sono immessi successivamente nell'archivio, a causa dei lunghi tempi necessari per il completamento delle pratiche di primo rilascio. Vengono, inoltre, inclusi anche quei permessi che, sebbene scaduti al 1º gennaio, risultano in seguito prorogati e pertanto riferiti a stranieri da considerare regolarmente presenti anche ad inizio anno.
I dati statistici elaborati dall'Istat sono disponibili a partire dal 1992. Essi offrono una serie di informazioni sulla popolazione straniera, esaminata secondo alcune caratteristiche demografiche (sesso, età, stato civile) e in base ai motivi della presenza in Italia. Il dettaglio delle informazioni si estende alle aree geografiche di cittadinanza degli immigrati, con particolare riferimento alle più importanti comunità; la disaggregazione territoriale è necessariamente limitata alla provincia poiché il documento di soggiorno è rilasciato dalla Polizia di Stato a livello delle Questure.
A partire dal 2008 l'Istat mette a disposizione, per i cittadini non comunitari, una nuova serie di dati che tiene conto anche della stima del numero dei minori.
Glossario
Acquisizione di cittadinanza per residenza (art.9 legge 91 del 1992): l’immigrato adulto può poi acquistare la cittadinanza “se risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio”. Il termine è di soli cinque anni per i rifugiati e gli apolidi e di soli quattro anni per i cittadini comunitari. La residenza deve essere continuativa e “si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica”. La cittadinanza per residenza può essere concessa anche allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni (art.9,c.1 lett.a); allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione (art.9, c.1, lett. b); allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano (art.9 c.1, lett.c).
Acquisizione di cittadinanza per matrimonio (art.5 legge 91 del 1992): ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, la cittadinanza può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti: il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio. Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
Acquisizione di cittadinanza per trasmissione dai genitori: i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza (art 14 L.91/92). Al momento della naturalizzazione del genitore, il minore deve convivere con esso in modo stabile e comprovabile con idonea documentazione (art.12 Regolamento di esecuzione DPR 572/93). Secondo la legge del 1992 comunque il soggetto minore che abbia ottenuto in tal modo la cittadinanza potrà comunque, una volta raggiunta la maggiore età, scegliere di rinunciare alla nazionalità italiana se in possesso di un’altra cittadinanza (art.14).
Acquisizione di cittadinanza per i nati in Italia (elezione di cittadinanza): lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, può dichiarare di voler eleggere la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data (art.4, c.2). Tale dichiarazione di volontà deve essere resa dall’interessato, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza. Un requisito fondamentale per tale acquisto risulta essere il permesso di soggiorno, annotato su quello dei genitori, dalla nascita e la registrazione all’anagrafe del Comune di residenza. Il decreto “FARE” (decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”) ha previsto la semplificazione delle procedure di riconoscimento della cittadinanza del figlio nato in Italia da genitori stranieri al compimento della maggiore età – nei casi previsti dalla legge – in modo da evitare che disfunzioni di natura amministrativa o inadempienze da parte di genitori o di ufficiale di Stato Civile possano impedire il conseguimento della cittadinanza stessa. La norma ad esempio prevede per i nati in Italia da genitori stranieri che: “gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all’interessato, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data”.
Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti: sono tutti gli stranieri non comunitari in possesso di valido documento di soggiorno (permesso di soggiorno con scadenza o carta di lungo periodo) e gli iscritti sul permesso di un familiare. A partire dai dati riferiti al 2012, a seguito dei mutamenti della normativa sulla data di decorrenza di validità del permesso di soggiorno, sono state conteggiate come permessi validi tutte le pratiche validate dal funzionario dell’ufficio immigrazione (indipendentemente dalla consegna materiale del permesso all’interessato). È venuta quindi meno la necessità di considerare i dati relativi alle pratiche non ancora perfezionate (archivio e pre-archivio), come avveniva negli anni passati.
Coorte di ingressi: è l’insieme dei cittadini entrati in Italia in un determinato anno
Ingressi di cittadini non comunitari: vengono registrati tutti gli ingressi (nuovi rilasci) avvenuti durante l’anno, indipendentemente dal fatto che alla fine dell’anno il permesso sia ancora valido o scaduto. Vengono contabilizzati gli ingressi e non le persone. Una persona che ha ottenuto due diversi permessi in uno stesso anno viene contata due volte.
Iscritti sul permesso di un familiare: non tutti i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti sono titolari di un permesso di soggiorno. Alcune persone soggiornano regolarmente nel nostro Paese perché iscritte sul permesso di un familiare. Questo tipo di situazione si verifica soprattutto (ma non solo) per i minori che possono essere: a) “non accompagnati”, se si trovano in Italia senza genitori o altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza; b) “accompagnati”, minori affidati con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado e regolarmente soggiornanti. In questo caso sono iscritti nel permesso di soggiorno dei genitori o dell'affidatario. Al compimento dei 14 anni il minore ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari che è valido fino al compimento della maggiore età.
Motivo del permesso: i motivi dei permessi vengono aggregati nelle seguenti modalità: Lavoro - Il cittadino straniero che viene in Italia per motivi di lavoro deve possedere al momento dell’ingresso un visto per motivi di lavoro a seguito del rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico competente. Vengono considerati nella modalità lavoro tutte quelle motivazioni che fanno perno comunque intorno all’occupazione anche, ad esempio, le persone in attesa o in cerca di occupazione. Famiglia - Può essere rilasciato al familiare di uno straniero regolarmente soggiornante, titolare di un valido permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio, per motivi familiari o per motivi religiosi, di durata non inferiore a un anno. Vengono considerati in questa modalità anche i permessi concessi per adozione/affidamento Studio - Un visto per motivi di studio può essere richiesto all’Ambasciata italiana nel paese di residenza dello straniero. Ha validità pari al corso che si intende seguire e si rinnova di anno in anno fino alla fine del corso di studi previsto. Questo permesso permette di svolgere attività lavorative part-time, con contratto di lavoro non superiore alle 20 ore settimanali. Asilo – Sono i permessi che vengono rilasciati ai rifugiati, ovvero a coloro che hanno ottenuto il riconoscimento a godere dell’asilo politico da parte del nostro Paese. Richiesta Asilo – Si tratta dei permessi rilasciati a coloro che fanno domanda di asilo politico e sono in attesa che la loro richiesta venga valutata. Motivi Umanitari – in questa motivazione sono raccolte tutte le forme di protezione diverse dall’asilo politico che l’Italia riconosce ai cittadini di paesi terzi. Altri motivi esplicitamente considerati, in quanto statisticamente rilevanti, sono: religione, residenza elettiva, salute e “altro”; in quest’ultima modalità figurano, invece, le altre motivazioni per le quali il permesso è stato rilasciato come: motivi di giustizia, integrazione minori, apolide riconosciuto, attività sportiva, etc.
Soggiornanti di lungo periodo: dall'8 gennaio 2007 (a seguito dell’adeguamento della normativa alla direttiva europea 2003/109), la carta di soggiorno per cittadini stranieri è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Questo tipo permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni. Alla domanda è necessario allegare tra l’altro copia della dichiarazione dei redditi (il reddito deve essere superiore all'importo annuo dell'assegno sociale); per i collaboratori domestici (colf/badanti) i bollettini INPS o l’estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS; la richiesta può essere presentata anche per il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio; figli maggiorenni a carico che non possano permanentemente provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; genitori a carico. Per ottenere il permesso CE anche per i familiari è necessario avere, tra l’altro, un reddito | 16 sufficiente alla composizione del nucleo familiare. Nel caso di due o più figli, di età inferiore ai 14 anni, il reddito minimo deve essere pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale; i richiedenti devono inoltre dimostrare attraverso documentazione o apposito test la conoscenza della lingua italiana. Sono esclusi dall'obbligo di sostenere il test, i figli minori di anni 14, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge.